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Il Governo Siamese non imporra' restrizioni all'impiego dei sudditi siamesi presso italiani, sia come servi, sia in qualunque altra qualita'; ma quando un suddito siamese appartenga o debba servizio a qualche padrone, potra' essere da questo reclamato, ed il Governo Siamese non riconoscera' il contratto fra un suddito italiano e qualunque siamese, se non sia fatto con saputa e consenso del padrone che ha diritto di disporre dei servizi della persona impegnata.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
