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[1]Ai sudditi italiani e' permesso di esercitare il commercio in tutti i porti del Siam, ma la loro residenza permanente sara' ristretta a Bangkok ed a quegli altri luoghi che potranno venire aperti al domicilio dei sudditi della Nazione piu' favorita, sotto l'autorita' del Governo Siamese.

[2]Gli italiani residenti in Bangkok potranno prendere terreni in affitto e comperare o costruire case, mai non potranno acquistare terre entro il raggio di duecento sen (non piu' di quattro miglia inglesi) dalle mura della citta', finche' non abbiano dimorato al Siam per dieci anni, oppure non abbiano ottenuto speciale permesso dal Governo Siamese. Ma, salvo tale eccezione, i residenti italiani nel Siam potranno in qualunque tempo comprare e condurre in affitto case, terreni o piantagioni dovunque situate entro la distanza di ventiquattro ore dalla citta' di Bangkok, da computarsi in ragione del cammina che fanno i battelli del Paese.

[3]Per ottenere il possesso di simili case terreni, sara' necessario che i sudditi italiani ricorrano anzi tutto all'Uffiziale pubblico siamese competente per mezzo della Legazione o di un Consolato: quando tanto la Legazione o il Consolato, come l'Uffiziale siamese, si saranno assicurati della buona fede del ricorrente, lo assisteranno nel determinare in equa misura lo ammontare del prezzo di acquisto, indicheranno e fisseranno i confini dell'immobile e lo consegneranno, all'acquirente italiano mediante pubblico istrumento. Allora egli e il suo stabile saranno posti sotto la protezione del Governo del distretto e sotto quella delle Autorita' locali competenti.

[4]Egli si uniformera' nelle materie ordinarie a qualunque ordine giusto da esso emanato, e sara' soggetto alle medesime imposte cui vanno sottoposti i sudditi siamesi. Ma se dopo tre anni dalla concessione la coltivazione od il miglioramento dei terreni concessi non avra' avuto principio, il Governo Siamese avra' il diritto di rientrare in possesso mediante restituzione del prezzo di acquisto.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1871-10-22;553~art11 · fonte del testo

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