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[1]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
[4]Un Trattato di amicizia e di commercio essendo stato conchiuso tra l'Italia ed il Siam, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Londra addi' tre di ottobre dell'anno mille ottocento sessant'otto, Trattato del tenore seguente:
[5]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' il Supremo Re di Siam, animati dal desiderio di stringere relazioni di amicizia tra i' due Paesi, sono venuti nella determinazione di conchiudere un Trattato solenne ed hanno nominato loro Plenipotenziari:
[6]Sua Maesta' il Re d'Italia,
[7]Il signor Carlo Alberto Maffei Conte di Boglio, Uffiziale del suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cavaliere della Corona d'Italia, Segretario di Legazione di prima classe, suo Incaricato d'affari presso Sua Maesta' la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda;
[8]e Sua Maesta' il Supremo Re di Siam,
[9]Sir John Bowring, Dottore in Leggi, Membro della Societa' Reale della Gran Bretagna, Cavaliere Baccelliere d'Inghilterra, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e di vari altri Ordini, Phya Siamanu Kulkick Siamnitz Mahayasa, e fregiato delle Insegne dell'Elefante Bianco di Siam, ecc;
[10]I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e riconosciuti questi in debita forma, hanno stipulato quanto segue:
[11]Art. 1.
[12]Vi sara' pace ed amicizia perpetua tra Sua Maesta' il Re d'Italia e sui successori e Sua Maesta' il Re di Siam e suoi successori.
[13]Ciascun suddito italiano che voglia andare sul territorio del Regno di Siam, ricevera' da quel Governo protezione ed assistenza e sara' abilitato a risiedere in tutta l'estensione del Siam in assoluta e piena sicurezza ed esercitare atti di commercio, libero da oppressione e da ogni ingiuria da parte delle Autorita' siamesi.
[14]Cosi' ciascun suddito siamese che andasse in Italia avra' dal Governo Italiano piena ed assoluta protezione uguale a quella concessa dal Governo Siamese ai sudditi italiani.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
