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[1]Fino alla emanazione della legge speciale riservata dall'art. 3 della legge 6 luglio 1875 n. 2583, il contributo dei proprietari interessati nella spesa verra' regolato coi criteri e colle norme del capo IV, titolo II della leggo 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1890.
[4]UMBERTO.
[5]G. Finali. Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
