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[1]I lavori di cui all'articolo 5 precedente e le cessioni di cui all'articolo 1 dovranno essere compiuti nel novennio a cominciare dall'anno successivo a quello in cui sara' promulgata la legge per l'approvazione della presente convenzione.

[2]Per circostanze motivate di forza maggiore o di qualsiasi altra causa giustificata compreso una inibitoria giudiziaria il detto termine puo' essere prorogato di altri due anni.

[3]Art. 7 bis.

[4]La somma di otto milioni, che giusta la presente convenzione comprende il prezzo e l'anticipazione a sborsarsi dal Comune di Torino sara' mutuata dalla Cassa depositi e prestiti contro la garanzia delle delegazioni del Comune sull'imposta fondiaria alle condizioni normali. Sui primi quattro milioni del prestito, lo Stato contribuira' al pagamento degli interessi nella misura dell'uno per cento annuo.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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