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[1]La somma in contanti dovuta per l'alienazione degli immobili anzidetti, sara' pagata dal Municipio di Torino in 12 rate semestrali anticipate di L. 500,000 ciascuna a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sara' promulgata la legge che approva la presente convenzione.
[2]A tal uopo il Municipio si obbliga di provvedere a che sia a tempo debito fatto lo stanziamento delle relative somme nel proprio bilancio.
[3]L'ammontare delle dette rate semestrali anticipate sara' dal Municipio versato al 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno nella sezione di Tesoreria della Provincia di Torino a titolo di deposito provvisorio in conformita' dell'art. 27 del regolamento 12 dicembre 1901 per le alienazioni degli immobili demaniali militari. Potra' l'Amministrazione militare e quando l'esistenza dei lavori lo richieda, disporre di una anticipazione degli assegni annuali sino al limite di L. 300 mila; questa anticipazione andra' pero' in diminuzione dello stanziamento delle due rate successive.
[4]Il Municipio si obbliga di fare nel proprio bilancio lo stanziamento della somma di due milioni da anticipare all'Amministrazione militare come e' detto nell'art. Precedente. Tale somma dovra' essere posta a disposizione dell'Amministrazione militare nei due esercizi nel bilancio comunale immediatamente successivi a quello in cui verra' compiuto il pagamento delle rate sovra mentovate e sara' dal Municipio versata colle stesse modalita' stabilite per la somma suindicata che rappresenta la plusvalenza, salva la imputazione che sara' fatta a quello dei capitoli del bilancio dell'entrata che sara' indicato dall'Amministrazione militare.
[5]La somma di due milioni sara' dallo stato rimborsata al Municipio in 10 rate annuali di duecentomila lire ciascuna, e la prima rata sara' corrisposta dopo un anno computato a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il versamento dell'ultima rata di anticipazione.
[6]Pei primi cinque anni non saranno corrisposti interessi di sorta sui due milioni; sul residuo milione saranno invece corrisposti gli interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento all'anno.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
