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[1]Il Municipio si riserva la facolta' ad esso spettante di trasportare la cinta daziaria in modo da includervi gli stabili formanti oggetto della presente Convenzione. Ad ogni modo per gli effetti delle tasse di dazio le nuove costruzioni saranno considerate come entro cinta ancorche' la nuova cinta d'ampliamento non risultasse ultimata.

[2]Il municipio pero' dovra' provvedere per proprio conto e senza ingerenza dell'Amministrazione militare alla sorveglianza per la introduzione di generi soggetti a dazio e non potra' imporre limitazioni di sorta che menomino la libera disponibilita' degli immobili.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-08-18;521~schema-art16 · fonte del testo

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