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Nel caso di un successivo trasferimento delle due Piazze d'Armi in progetto in altra localita' piu' eccentrica, l'Amministrazione militare oltre al diritto d'uso perpetuo sulle nuove piazze avra' diritto ad una compartecipazione ragguagliata ad un terzo della differenza del valore di estimo dei rispettivi immobili all'atto del nuovo trasferimento.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
