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[1]Sara' dichiarato per legge opera di pubblica utilita':
[2]1. il piano di ingrandimento e le espropriazioni tutte occorrenti nella zona oggetto della presente Convenzione della nuova Piazza d'Armi e delle costruzioni conseguenti da questi accordi, e precisamente quella delimitata a nord dalla cinta daziaria e dalla ferrovia di Susa, ad est dal viale di Stupinigi, a sud dal muro di cinta che chiude verso la citta' il R. Ospizio di carita', dal suo prolungamento e fino allo stradale di Orbassano, a ponente da detto stradale, il tutto come e' indicato in tinta verde sull'allegato num. 10;
[3]2. la costruzione dei fabbricati ad uso dell'Accademia militare e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio in prossimita' della Barriera di Francia, colle occorrenti aree;
[4]3. la formazione della piazza d'armi nord colle occorrenti zone anche per le vie di accesso.
[5]Il Ministero della guerra procedera' agli atti per le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle dette opere, ma resta stabilito che le relative indennita' e tutte le spese riferibili a tali espropriazioni saranno a carico del municipio.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
