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[1]Il tracciamento delle piazze d'armi quello degli appezzamenti gia' destinati per gli edifici militari sara' fatto collo intervento di un rappresentante dell'Amministrazione militare.
[2]Saranno a carico del Municipio i lavori pel mantenimento ordinario delle due piazze d'armi ed il rinnovamento del soprasuolo del galoppatoio.
[3]Presi concerti tra il Municipio ed il Comando di Corpo d'armata, il Municipio usufruira' del pascolo della Piazza d'armi e potra' pure venire accordato od al Municipio stesso od a Societa' costituite il permesso di praticarvi corse, feste e simili riunioni; sempre quando sia pienamente assicurato che il suolo della piazza d'armi sara' rimesso in pristino, in modo da evitare ogni possibilita' di disgrazie a uomini e quadrupedi.
[4]Sara' vietato l'ingresso alla piazza d'armi a tutti i non militari, quando vi si trovano riparti di truppe.
[5]Potra' nelle altre ore essere concesso l'accesso ai non militari alla piazza d'armi e galoppatoio, salvo le limitazioni che si creda imporre dal Comando di Corpo d'armata.
[6]Il pascolo si intende limitato ai soli ovini e solamente nelle ore in cui le piazze non sono occupate dalle truppe.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
