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[1]La nuova piazza d'armi di Stupinigi sara' sistemata a spese del Comune con piani a displuvio pel pronto deflusso dell'acqua e munita di canali di smaltimento.
[2]Sul perimetro di essa una striscia della larghezza di metri 12 con raccordi circolari sara' sistemata, con fondo a sabbione, ad uso galoppatoio. La piazza sara' circoscritta in tutti i lati da viali alberati; avra' non meno di 6 ponticelli di accesso muniti di chiusura a sbarra, 6 fontanelle di acqua potabile, due piccoli fabbricati ad uso latrina ed altro per luogo di medicazione per soccorsi d'urgenza.
[3]La piazza d'armi di Vanchiglia avra' le identiche particolarita' descritte per la piazza precedente ad eccezione del galoppatoio e del numero ridotto delle altre opere.
[4]Il Comune provvedera' contemporaneamente a sistemare in modo definitivo ed a sue spese la viabilita' della regione compresa nel piano d'ingrandimento (corsi e vie) e per l'eseguimento delle altre opere relative, quali i passaggi a livello, la fognatura stradale con canali bianchi e neri per servizio di tutti i fabbricati indistintamente, la illuminazione pubblica, le diramazioni stradali per l'acqua potabile, per il gas, le linee telefoniche, queste ultime a norma delle concessioni in vigore.
[5]I corsi Vinzaglio e Siccardi limitanti ad ovest e ad est la piazza d'armi nonche' il viale di Stupinigi saranno muniti di linee tramviarie a servizio normale, la prima linea e l'ultima, contemporaneamente all'apertura della nuova piazza e la seconda entro il novennio.
[6]Il Municipio provvedera' pure a sue spese per l'impianto di una linea telefonica speciale interrata tra una delle caserme e la sede del Comando di divisione.
[7]Saranno a carico del Municipio i lavori necessari per la chiusura del portone comunicante il cortile principale della caserma S. Antonio per effetto della cessione dell'infermeria di detta caserma e la riduzione a finestre delle porte esterne che dal cortile principale dell'Accademia accedono alle aule, il tutto nei modi che l'Amministrazione credera' di stabilire.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
