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Gli appezzamenti di terreno fabbricabile sono ceduti dal Municipio nello stato in cui sono acquistati, comprendendosi nella cessione i fabbricati attualmente esistenti negli appezzamenti stessi, salvo le riserve state fatte dai proprietari e descritte negli atti di acquisto in capo al Comune e che il medesimo comunichera' prima della stipulazione definitiva del presente atto.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
