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[1]Il contratto che dovra' stipularsi in base allo schema di cui all'art. 1 e le altre convenzioni che intervenissero successivamente in dipendenza del medesimo saranno registrati col diritto fisso di L. 1.20.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 18 agosto 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Pedotti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
