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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a riportare a 35 anni, dal 1° gennaio 1892, l'ammortamento di tutti i prestiti concessi al comune di Napoli, meno quello accordato con Regio decreto del 29 giugno 1883 per la costruzione degli edifizi scolastici, conservando per ciascun mutuo la misura d'interesse di originaria concessione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 28 giugno 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
