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[1]Nulla e' innovato nelle disposizioni che regolano il servizio del prestito municipale unificato e delle obbligazioni emesse e da emettere per i lavori relativi al risanamento della citta' di Napoli, di cui nelle leggi 14 maggio 1881 n. 198 e 15 gennaio 1885 n. 2892.
[2]Pero' a garanzia degli obblighi assunti con le leggi citate verso il Governo, il comune vincola espressamente i proventi dei dazi di consumo ad esso spettanti; al quale effetto la gestione governativa dei dazi stessi nella citta' di Napoli e' prorogata per tutta la durata dei prestiti suaccennati, salvo che il comune offra altre ed idonee garanzie da approvarsi per legge.
[3]Parimente nel caso di modificazioni legislative dei dazi di consumo sara' sostituita, se ed in quanto occorrera', altra corrispondente garanzia.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
