Art. 1
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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' facoltato a riscuotere in un quinquennio a rate eguali e bimestrali, incominciando dal corrente anno 1882, e cosi' per i consecutivi, il residuo del canone gabellario dovuto dal comune di Casamicciola per l'anno 1881.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1882.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
[13]--------------- Nota Redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/7/1882, n. 174 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 14 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
