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[1]Fermo restando nella misura e nella durata l'onere assunto dallo Stato con l'articolo 2 della legge 26 luglio 1888 n. 5600, e' data facolta' al Governo del Re di determinare con decreto reale la quota a carico dei proprietari per l'ammortamento dei mutui fondiari nel fine di costruire le case, nei modi previsti dai numeri 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1887 n. 4511 (serie 3ª) pei danneggiati dal terremoto di Liguria.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 10 aprile 1892.

[4]UMBERTO.

[5]G. NICOTERA. DI RUDINI'. L. LUZZATTI. BRANCA.

[6]Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.

Testo in vigore dal 14 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1892-04-10;172~art2 · fonte del testo

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