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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I Comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere per l'anno 1890 con la sovrimposta ai tributi diretti il limite legale o la media raggiunta rispettivamente nel triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 17 luglio 1890.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 5 agosto 1890 al 16 dicembre 2009
