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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. Le Amministrazioni comunali indicate nell'Elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Siena, addi' 18 luglio 1887.
[8]UMBERTO.
[9]Crispi.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 13 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
