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Tali autorizzazioni che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1865, N. 3682, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre per sopperire a spese normali di bilancio, in eccesso alla media del biennio 1884-85-86, pei quali all'occorrenza dovranno chiedere uno speciale provvedimento legislativo.
Testo in vigore dal 17 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
