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[1]Tale autorizzazione, che viene data agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, non si estende a quei centesimi addizionali che i detti Comuni dovessero sovrimporre per sopperire a spese normali di bilancio in eccedenza alla media del triennio 1884-85-86, per i quali alla occorrenza dovranno chiedere uno speciale provvedimento legislativo.
[2]Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
[3]Data a Roma, addi' 15 luglio 1888.
[4]UMBERTO
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
