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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le provincie indicate nell'elenco che segue, sono autorizzate ad eccedere, col bilancio 1892, il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi di retti, applicandola nell'ammontare per ciascuna indicato nell'elenco medesimo.
[8]Parte di provvedimento in formato grafico
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 25 febbraio 1891.
[11]UMBERTO.
[12]G. Nicotera.
[13]Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Testo in vigore dal 11 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
