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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]I comuni o frazioni di comune indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta 1892 il limite medio triennale od il limite legale, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune o ciascuna frazione nell'elenco medesimo.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 14 aprile 1892.
[10]UMBERTO.
[11]G. NICOTERA.
[12]Visto, il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.
Testo in vigore dal 6 maggio 1892 al 16 dicembre 2009
