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L'art. 3 della legge 2 luglio 1893 n. 365, viene rettificato nel modo che segue: « E' concessa al comune di San Biase (Campobasso) la facolta' di sovrimporre ai tributi diretti, a cominciare dal 1894 al 1905 inclusivo (anno in cui si estinguera' il prestito contratto nel 1885), la sovrimposta di lire 2,040,12, eccedente il limite medio triennale 1884-86, per far fronte all'ammortamento di due mutui, l'inno contratto con la Cassa depositi e prestiti nel 1885 per dimissioni di debiti onerosi e l'altro di lire 13,700, ammortizzabile in un trentennio, da contrarsi con la Cassa stessa per provvedere alla costruzione del cimitero. »
Testo in vigore dal 28 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
