Art. 1
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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91;
- a)il capitolo 80: «Assegni ed indennita' di giro, di alloggio e di servizio volante ed altre per la guardia di finanza», e' aumentato della somma di lire centocinquantamila (L. 150,000);
- b)il capitolo 127: «Paghe agli operai delle Manifatture e dei Magazzini dei tabacchi greggi», e' ridotto della somma di lire centocinquantamila.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[10]UMBERTO.
[11]G. Colombo.
[12]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 11 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
