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[1]Le amministrazioni provinciali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Siena, addi' 18 luglio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 2 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
