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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'articolo 74 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e' sostituito il seguente:
[7]Il Governo ha facolta' di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a dieci chilogrammi quando ed ove le condizioni del servizio lo consentano; di apportare modificazioni ai limiti fissati per le dimensioni dal precedente articolo 72; di ammettere pacchi voluminosi con la soprattassa del 50 per cento e recipienti vuoti di ritorno con la tassa fissa di contesimi 25 per ciascuno.
[8]La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sara' di lira una, e quella pei pacchi eccedenti i cinque chilogrammi fino a chilogrammi dieci sara' di lire una e centesimi quaranta.
[9]Per i pacchi contenenti abiti borghesi dei coscritti e richiamati sotto le armi, esclusivamente diretti alle loro famiglie, di cui alla legge 3 marzo 1904, n. 80, la tassa sara' ridotta a centesimi 40 se il peso non eccede i chilogrammi 5, ed a centesimi 60 se il peso eccede i chilogrammi 5 ma non i 10.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 21 marzo 1915.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Zupelli - Viale - Riccio.
[14]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 26 marzo 1915 al 16 dicembre 2009
