Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzato il Ministro del Tesoro a transigere col Consorzio delle Banche di emissione, rappresentato dalla Banca d'Italia, la causa iniziata colla citazione 2 dicembre 1889, innanzi il Tribunale di Roma, relativamente ai 276 biglietti da mille riconosciuti duplicati, mediante il pagamento di lire centottantaquattromila in oro dal Consorzio allo Stato, oltre il rimborso delle spese.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 27 aprile 1899.
[9]UMBERTO.
[10]VACCHELLI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 2 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
