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Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dal luglio al 31 dicembre 1893, in conformita' alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella A, annessa alla legge del 22 dicembre 1892 n. 714, e in dipendenza di altre leggi speciali.
Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
