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[1]La detta Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata sino a tutto giugno 1894:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio 1893-94, in conformita' alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella D annessa alla legge predetta;
- b)a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio 1893-94, in conformita' alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella E annessa alla legge predetta.
[2]Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, sono considerate Spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla predetta legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla predetta legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potra', per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1893.
[6]UMBERTO.
[7]SIDNEY SONNINO.
[8]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1893 al 16 dicembre 2009
