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Potra' essere concessa l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie e degli altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria per l'esercizio della strada, per quanto pero' tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bonta' e di prezzo. La suddetta franchigia non sara' applicabile che agli oggetti indicati per qualita' e quatitita' in apposita tabella annessa all'atto di concessione, ed i Concessionari dovranno assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.
Testo in vigore dal 9 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
