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[1]Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 non si estendono a quei centesimi addizionali che i due comuni ivi menzionati dovrebbero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-86 per sopperire ad oneri normali del bilancio per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[4]UMBERTO.
[5]Nicotera.
[6]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 17 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
