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[1]Chi fa di un veicolo un uso colpito da tassa maggiore di quella relativa all'uso pel quale e' stata pagata la tassa, incorre in una pena pecuniaria corrispondente al triplo della differenza fra le due tasse annuali stabilite dalla annessa tariffa.

[2]Se l'abuso viene constatato relativamente ad una vettura automobile da piazza e ad un veicolo pel quale sia stata autorizzata la circolazione di prova, la pena pecuniaria e' di dieci volte la differenza di cui al comma precedente.

[3]Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si procede al sequestro del veicolo, a meno che il contravventore non eseguisca il deposito integrale della pena pecuniaria.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-24;1301~art4 · fonte del testo

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