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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]A datare dalla pubblicazione della presente legge e' aumentato di lire centomila l'appannaggio stabilito a favore di S. A. R. il Principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia Duca di Genova.1
[7]La suddetta somma sara' pagata per dodicesimi, e in anticipazione di mese in mese, alla persona che sara' delegata dal Principe.
[8]Sara' corrispondentemente aumentata la somma stanziata per dotazione della Corona, nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 26 aprile 1883.
[11]UMBERTO.
[12]A. Magliani.
[13]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1925, n. 2228
1La L. 20 dicembre 1925, n. 2228 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'appannaggio assegnato con la legge 26 aprile 1883, n. 1292 (serie 3ª) al Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia, Duca di Genova, e' elevato a L. 1,000,000".
Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 28 maggio 1931
