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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1911-9l2 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, e', per il Ministero di grazia e giustizia, elevato a lire quarantacinquemila.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 20 giugno 1912.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 22 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
