Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Dalla somma anzidetta resta escluso, oltre l'ammontare delle pensioni straordinarie di ricompensa nazionale, eccedente il normale stanziamento di bilancio, anche quello delle pensioni privilegiate di guerra, dipendenti dalla legge 23 giugno 1912, n. 617, e dal R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, nonche' delle pensioni privilegiate normali liquidate in conseguenza della guerra italo-turca.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
