Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio, di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1912, n. 194, e' elevato a L. 103.000.000, fino al 30 giugno Con decreto Reale, promosso dal Ministero del tesoro, sara' provveduto al riparto della indicata somma fra i Ministeri.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
