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Il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio, di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1912, n. 194, e' elevato a L. 103.000.000, fino al 30 giugno Con decreto Reale, promosso dal Ministero del tesoro, sara' provveduto al riparto della indicata somma fra i Ministeri.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-12-29;1358~art1 · fonte del testo

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