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[1]A datare dalla pubblicazione della presente legge non potranno piu' inoltrarsi alla Commissione permanente esecutiva della legge 4 dicembre 1879 reclami o nuove domande se non per gli effetti dell'art. 9 di detta legge, applicabile egualmente agli ufficiali che alla bassa forza.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 aprile 1886.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani. B. Brin. Ricotti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 29 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
