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[1]Le quote che, ultimata la liquidazione generale di tutti gli assegni contemplati dagli articoli 5 e 7 della suddetta legge, rimarranno disponibili per morte dei rispettivi assegnatari o per altra causa formeranno il fondo a parte per provvedere al disposto dell'art. 9 della stessa legge e cadere progressivamente in economia a beneficio dell'Erario.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 16 luglio 1882.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
