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Il fondo delle 700 mila lire stanziato cogli articoli 6 e 7 della suddetta legge e con quella del 22 luglio 1881 e' aumentato di altre 40 mila all'effetto di rendere definitivi gli assegni accordati e da accordarsi nelle misure gia' adottate e messe in corso di pagamento.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
