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Il Governo del Re e' autorizzato a disporre il pagamento degli assegni accordati e da accordarsi in esecuzione degli articoli 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879 anche sui residui attivi derivanti dagli assegni rimasti disponibili e contemplati dal successivo articolo 9.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
