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Gli incaricati negli Istituti e nelle Scuole anzidette, che per tre anni consecutivi, a datare dal tempo in cui andra' in vigore la presente legge, ebbero la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai professori reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della legge del 13 novembre 1859.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1878 al 9 maggio 2025
