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[1]Nel caso di decesso di detta vedova, o di suo passaggio a seconde nozze, la pensione soprassegnata sara' riversibile per lire ottocentosessantasei e centesimi sessantasei ciascuno dei due figli maschi, Alfredo, nato il 30 novembre 1873, e Pietro, nato l'8 aprile 1879, fino alla rispettiva loro maggiore eta', e per lire ottocentosessantasei e centesimi sessantasei alla figlia Rosolina, nata il 26 novembre 1881, finche' rimanga nello stato nubile.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
