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[1]La Commissione straordinaria e il commissario straordinario eletti in virtu' dell'art. 269 del testo unico suddetto, provvederanno, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che pel fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualita' di consigliere.
[2]I tre commissari, di cui all'art. 32 della legge elettorale politica, saranno nominati dalla Giunta provinciale amministrativa.
[3]Le persone cosi' nominate dureranno in carica finche' non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.
Testo in vigore dal 7 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
