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E' autorizzata la diminuzione della somma di lire 40,000 al capitolo n. 51: «Sussidi a scuole facoltative mantenute dai Comuni o dai Consigli provinciali scolastici» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1913-914, e l'aumento di L. 30.000 al capitolo n. 49: «Assegni e sussidi a scuole elementari di Comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari» e di L. 10,000 al capitolo n. 72: «Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili» dello stato di previsione medesimo.

Testo in vigore dal 6 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-02;606~art2 · fonte del testo

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