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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 22 maggio 1884.
[9]UMBERTO.
[10]A. MAGLIANI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: FERRACCIU'.
[12]--------------
[13]Gli Stati di previsione annessi alle leggi un. 2287, 2288, 2289, sono pubblicati nel foglio di supplemento alla odierna Gazzetta.
Testo in vigore dal 6 giugno 1884 al 16 dicembre 2009
