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[1]E' approvata la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 7 maggio 1889 con la provincia ed il comune di Grosseto e con l'Opera pia della cattedrale in quella citta', con la quale, prelevandosi dal patrimonio del gia' ufficio dei fossi a favore del comune di Grosseto tanta parte corrispondente ad un reddito lordo di lire vantitremila per gli scopi ivi previsti, e tacitandosi l'Amministrazione dell'Opera pia della cattedrale mediante l'assegnazione una volta tanto della somma capitale di lire ventimila, pure da prelevarsi dal detto patrimonio, viene stabilito il passaggio dell'amministrazione della residua parte del patrimonio stesso a quella provincia, perche' ne eroghi prelativamente le rendite nel concorso delle spese di' espurgo e mantenimento dei fossi, scoli e loro argini, del territorio della provincia e segnatamente dell'Agro maremmano, in conformita' dei bilanci dei rispettivi concorsi regolarmente approvati, e nel sussidiare i comuni della provincia, meno quello di Grosseto, per le opere pubbliche interessanti la igiene e la salubrita' dell'aria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1889.
[4]UMBERTO.
[5]F. Seismit-Doda.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 15 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
