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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la maggiore somma di lire 112,820 e centesimi 99, da inscriversi nella parte straordinaria della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91 ai seguenti tre nuovi capitoli, con la denominazione:
[8]«Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro. Interessi dal semestre 1° luglio 1883 a tutto il semestre 1° luglio 1890 su obbligazioni comuni della Societa' delle ferrovie Romane ritenute ammortizzate, lire 30,247 50».
[9]«Saldo di corrispettivi dovuti per gli esercizi 1887-88 e 1888-89 alla Societa' ferroviaria esercente la rete Adriatica per l'esercizio dei tronchi isolati appartenenti alla detta rete, lire 37,826 74».
[10]«Saldo di spese sostenute nell'esercizio 1888-89 dalla Societa' ferroviaria esercente la rete Adriatica per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda, lire 44,746 75».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data Roma, addi' 2 luglio 1891.
[13]UMBERTO.
[14]L. Luzzatti.
[15]Visto, il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 10 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
