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[1]Traversate a livello.
[2]L'incrociamento delle vie ordinarie colla strada ferrata dovra' eseguirsi sotto un angolo non minore di 45 gradi, a meno che per circostanze eccezionali non venga riconosciuta dal Ministero la necessita' di ammettere un angolo piu' piccolo.
[3]I cancelli e le barriere di cui le traversate a livello dovranno essere munite da ambo i lati della strada ferrata saranno distanti almeno metri 3 e 50 centimetri dalla ruotaia piu' vicina.
[4]Le chiusure suddette allorche' aperte dovranno lasciare un varco libero della larghezza, misurata a squadra della strada attraversata, di 4 a 6 metri secondo la minore o maggiore importanza della strada stessa.
[5]Per le strade vicinali o private la suddetta larghezza di varco sara' di 2 a 4 metri.
[6]In tutte le traversate a livello, ambedue le ruotaie saranno munite di controruotaie di ferro, la lunghezza delle quali eccedera' almeno di metri 1 e centimentri 50 la larghezza libera del varco.
[7]Le rampe d'accesso alle traversate a livello dovranno avere una inclinazione piu' o meno dolce secondo l'importanza delle strade, e previ i dovuti accordi colle Amministrazioni interessate; detta inclinazione non potra' superare il cinque per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione dell'autorita' competente.
[8]Le rampe suddette dovranno in ogni caso raggiungere la strada ferrata mediante un tratto orizzontale di conveniente lunghezza. Esse saranno coperte con acconci materiali in conformita' dei tronchi continuativi delle strade a cui si uniscono.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
