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[1]Gallerie.
[2]Le gallerie dovranno avere fra le facce interne delle loro pareti una larghezza non minore di metri 4 e centimetri 50 al piano delle ruotaie, ed una altezza non minore di metri 5 e centimetri 50 dal piano delle ruotaie all'intradosso della volta alla chiave.
[3]Nei fianchi delle gallerie saranno praticate in proporzione della loro lunghezza quelle nicchie che si giudicheranno necessarie per la sicurezza dei guardiani.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
